Art. 30
(Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi, che permettono di collocare i bilanci medesimi in categorie.
3.
Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con cadenza triennale:
a) le categorie in cui sono collocati i bilanci degli enti locali;
b) gli indici di stabilità finanziaria;
c) le eventuali condizioni gestionali significative;
d) gli ulteriori criteri per gli inserimenti dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui alla lettera a);
e) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera b).
4. II documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.
Note:
1Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.