LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 19
 (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
(7)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.