Art. 4
(Ammontare e durata dell'intervento monetario di integrazione al reddito)
1. L'ammontare annuale dell'intervento monetario di integrazione al reddito di cui all'articolo 2 è definito dal regolamento di cui all'articolo 10 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3 e l'ISEE del nucleo familiare, tenuto conto dei minori di diciotto anni presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.
2. L'ammontare massimo mensile dell'intervento è pari a 550 euro.
3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e al termine, previa interruzione per un periodo di due mesi, può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi a seguito di presentazione di nuova domanda e a condizione che il patto di inclusione venga ridefinito entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo decorre dal bimestre relativo alla data di stipula del patto ridefinito.
4. L'importo massimo mensile di cui al comma 2, il periodo di interruzione di cui al comma 3 e la soglia ISEE di cui all'articolo 3, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione, in rapporto ai risultati della sperimentazione e sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 55, L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 6, L. R. 24/2016
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 37, L. R. 31/2017
5Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 4, L. R. 35/2017
6Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 35/2017