LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  16/07/2015
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Misura attiva di sostegno al reddito)
1. La "Misura attiva di sostegno al reddito" consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
2. La misura di cui al comma 1 è attuata dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro, per un periodo sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
4. La sperimentazione di cui al comma 2 è sottoposta a monitoraggio periodico, da compiersi almeno ogni sei mesi, e a valutazione finale attraverso idonei strumenti posti in essere dalle Direzioni centrali competenti in materia di politiche sociali e di lavoro, in coordinamento fra di esse.
5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell' articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" dall' articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato.
5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 8, comma 53, lettera a), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
2Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
3Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 53, lettera b), L. R. 14/2016 . Vedi anche quanto previsto all'art. 8, c. 60, della medesima legge.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.