LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  04/06/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
130.07 - Funzioni delegate

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/2005
Art. 6
  (Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 18/2005 )
1.
L' articolo 2 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:
a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;
b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;
c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:
1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;
2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;
3) la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista;
4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);
5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;
6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;
7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell' articolo 411 del codice di procedura civile , l'attestazione della loro autenticità e il deposito;
8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);
9) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell' articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;
11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;
12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;
e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;
f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.>>.

Art. 9
1.
I commi 1 e 3 dell' articolo 18 della legge regione 18/2005 sono abrogati.

Art. 10
1. All' articolo 21 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego" le seguenti funzioni: >> sono sostituite dalle seguenti: << Le attività di erogazione di servizi in materia di lavoro a cittadini e alle imprese è affidata ad apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", che svolgono, in particolare, le seguenti funzioni: >>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
al comma 3 le parole << dei commi 1 e 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi del comma 1 >>.

Art. 11
1.
Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005 le parole << o delle Province >> sono soppresse.

Art. 12
1. All' articolo 25 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << La Regione e le Province possono >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione può >>;

b)
alla lettera c) del comma 1, le parole << e alle Province >> sono soppresse.

Art. 13
1. All' articolo 26 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Le Province >> sono sostituite dalle seguenti: << I Centri per l'Impiego >>;

b)
al comma 2 le parole << sentite le Province >> sono sostituite dalla seguente: << sentita >>.

Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera q), L. R. 27/2017
Art. 15
1. All' articolo 28 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego.>>;

b)
alle lettere a) e b) del comma 4 le parole << , in collaborazione con le Province, >> sono soppresse.

Art. 16
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2005 le parole << realizzati dalle Province >> sono soppresse.

Art. 17
1. All' articolo 35 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << o delle Province >> sono soppresse;

b)
al comma 1, lettera b), le parole << con le Province >> sono soppresse;

c)
al comma 2 le parole << , le Province e >> sono soppresse.

Art. 18
1. All' articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;
b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;
c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.>>;

b)
il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999 , la Regione definisce:
a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all' articolo 11 della legge 68/1999 ;
b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;
d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;
e) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all' articolo 5, comma 7, della legge 68/1999 ;
f) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 68/1999 ;
g) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all' articolo 13 della legge 68/1999 ;
h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;
i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999 , per quanto di competenza regionale.>>.

Art. 19
1.
L' articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano i Servizi del collocamento mirato che provvedono, in particolare:
a) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;
b) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
c) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;
d) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse del Fondo regionale e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all' articolo 13 della legge 68/1999 .
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.>>.

Art. 20
1.
L' articolo 39 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 39
 (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.
2. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 15 della legge 68/1999 ;
b) dai contributi esonerativi di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 68/1999 ;
c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
d) da somme stanziate dalla Regione.
3. La Regione definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.>>.

Art. 21
1. All' articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.>>;

b)
al comma 2 le parole << per la validazione >> sono sostituite dalle seguenti: << per la stipulazione >>.

Art. 22
1. All' articolo 45 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << delle Province, degli altri Enti locali interessati e >> sono soppresse;

b)
alla lettera b) del comma 2 le parole << con la collaborazione delle Province, >> sono soppresse.

Art. 23
1.
Al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 le parole << delle Province, >> sono soppresse.

Art. 25
1.
Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 18/2005 le parole << e le Province promuovono >> sono sostituite dalla seguente: << promuove >>.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 17/2020