Art. 36
(Disposizioni transitorie)
1.
Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'
articolo 8 della legge regionale 18/2005
.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Commissioni di cui al comma 1, nella loro composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'1 luglio 2017.
4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.
5.
Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'
articolo 36, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005
, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'
articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005
. La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.
8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, L. R. 10/2016
2Comma 6 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016
3Comma 7 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016