LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/06/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
130.07 - Funzioni delegate

Art. 19
1.
L' articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 38
 (Servizi del collocamento mirato)
1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano i Servizi del collocamento mirato che provvedono, in particolare:
a) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;
b) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;
c) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;
d) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse del Fondo regionale e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all' articolo 13 della legge 68/1999 .
2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.>>.