LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/06/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
130.07 - Funzioni delegate

CAPO IV
 ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 34
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6 (Comitato di coordinamento interistituzionale) della legge regionale 18/2005 ;
b) l'articolo 7 (Funzioni delle Province) della legge regionale 18/2005 ;
c) l'articolo 8 (Commissioni provinciali per il lavoro) della legge regionale 18/2005 ;
e) l'articolo 37 (Compiti della Regione) della legge regionale 18/2005 ;
f) l'articolo 38 bis (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili) della legge regionale 18/2005 ;
i) l'articolo 73 (Beni mobili e immobili) della legge regionale 18/2005 ;
k) l'articolo 74 (Personale) della legge regionale 18/2005 ;
Art. 35
 (Norme finanziarie)
1. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'importo complessivo dell'assegnazione spettante alle Province prevista dall' articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2014 si intende rideterminato in 4.479.428,30 euro, destinato:
a) per 3.851.780,30 euro in relazione a quanto previsto dall' articolo 10, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2014 salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4;
b) per 627.648 euro in relazione a quanto previsto dall' articolo 10, comma 25, lettera b), della legge regionale 27/2014 , salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di 28.150.428,85 euro suddivisa in ragione di 5.630.085,77 euro per l'anno 2015 e di 11.260.171,54 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, suddivisa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBICAPITOLO201520162017
11.3.1.118535573.070.360,596.140.721,186.140.721,18
11.3.1.11853569781.581,051.563.162,101.563.162,10
11.3.1.1185340087.655,83175.311,66175.311,66
11.3.1.1185340134.082,1368.164,2668.164,26
11.3.1.1185356313.776,2227.552,4427.552,44
11.3.1.118535672.126,874.253,744.253,74
11.3.1.1185357063.452,07126.904,14126.904,14
11.3.1.1185357118.359,2336.718,4636.718,46
11.3.1.1185357620.664,3441.328,6841.328,68
11.3.1.1185358123.564,5947.129,1847.129,18
11.3.1.118596991.162.928,132.325.856,262.325.856,26
11.3.1.11849650351.534,72703.069,44703.069,44


3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede per complessivi 19.258.901,47 euro suddivisi in ragione di 3.851.780,29 euro per l'anno 2015 e di 7.703.560,59 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015 e per complessivi 8.891.527,38 euro suddivisi in ragione di 1.778.305,48 euro per l'anno 2015 e di 3.556.610,95 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo 9700 <<Fondo globale di parte corrente>>, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3 è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.655.993,05 euro suddiviso in ragione di 1.531.198,61 euro per l'anno 2015 e di 3.062.397,22 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Entrata
UBICAPITOLO201520162017
6.1.20417851.049.928,972.099.857,942.099.857,94
6.1.2049982481.269,64962.539,28962.539,28


Spesa
UBICAPITOLO201520162017
12.2.4.348098941.049.928,972.099.857,942.099.857,94
12.2.4.34809982481.269,64962.539,28962.539,28


Art. 36
 (Disposizioni transitorie)
1. Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all' articolo 8 della legge regionale 18/2005 .
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Commissioni di cui al comma 1, nella loro composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'1 luglio 2017.
4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.
5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all' articolo 36, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005 , come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell' articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005 . La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.
6.  
( ABROGATO )
(2)
7.  
( ABROGATO )
(3)
8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, L. R. 10/2016
2Comma 6 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016
3Comma 7 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 20/2016
Art. 37
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le modifiche alle leggi regionali di cui al capo II, agli articoli da 29 a 32 e al capo IV hanno effetto a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.