LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/06/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
130.07 - Funzioni delegate

CAPO III
 MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 29
1.
Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), le parole << le iniziative di orientamento >> sono sostituite dalle seguenti: << la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative >>.

Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera aa), L. R. 22/2021
Art. 31
1.
Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole << di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d), >>.

Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 33
1.
Al comma 49 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 18/2011 . >>.