1.
Il CAL esprime l'intesa sugli schemi di disegni di legge riguardanti:
a) l'ordinamento delle autonomie locali;
b) le elezioni degli enti locali;
c) il conferimento e le modalità di esercizio delle funzioni degli enti locali;
d) la finanza locale;
e) la disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali;
f) la composizione e le funzioni del CAL.
3.
Il CAL esprime il parere in merito a:
a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
b) proposte di atti di programmazione regionale, qualora interessino le funzioni o gli assetti finanziari della generalità degli enti locali;
c) proposte di atti di programmazione europea compresi i programmi di cooperazione territoriale, nonché provvedimenti di attuazione della medesima, qualora interessino le funzioni degli enti locali;
d) schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali, la finanza locale, le indennità comunque denominate degli amministratori degli enti locali;
e) proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale;
f) ogni altro provvedimento che la Giunta regionale o il Consiglio regionale intendano sottoporre al CAL.