Art. 5
(Funzionamento del CAL)
1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.
2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.
5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.
6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.
7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.