Art. 12
(Procedimento di formazione dell'intesa)
1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.
2. Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.
3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescinderne, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.
4. L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.