Art. 1
(Consiglio delle autonomie locali)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.
3. Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
4. Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.
5. Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 21/2019