LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 43
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)
l' articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), fatta eccezione per il comma 7, lettere b), c), d) e f), che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento di cui all'articolo 16, comma 5;

b) gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
c) i commi 1, 2 e 3 dell' articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
2.
Dall'1 gennaio 2016 sono altresì abrogati i commi 22 e 22 bis dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che continuano ad applicarsi ai procedimenti relativi all'anno 2015.

Art. 44
 (Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa di cui all'articolo 5, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 9.1.1.3420 con riferimento ai capitoli 1653, 1654, 1655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 45
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.