LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 5
 (Funzionamento del CAL)
1. Le sedute del CAL sono pubbliche; il regolamento interno disciplina i casi e le modalità di eventuali sedute riservate.
2. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
3. Le convocazioni e gli ordini del giorno del CAL e delle commissioni eventualmente costituite sono trasmessi al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, nonché a tutte le Unioni territoriali intercomunali che ne danno adeguata pubblicità.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico che garantisca la riferibilità del voto.
5. In seno al CAL sono costituite commissioni e gruppi di lavoro a cui possono partecipare i funzionari competenti, nonché soggetti esperti nelle materie trattate, nei casi e con le modalità fissati dal regolamento interno.
6. Alle commissioni possono essere attribuite funzioni redigenti o deliberanti in luogo del CAL secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento interno.
7. L'Amministrazione regionale mette a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.