LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 4
 (Organi del CAL)
1. Sono organi del CAL il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza, i quali svolgono le funzioni previste nella presente legge e nel regolamento interno di cui all'articolo 6. Il medesimo regolamento disciplina altresì i casi in cui alle Commissioni è attribuita l'adozione di atti produttivi di effetti aventi rilevanza esterna.
2. Il Consiglio è composto dai soggetti di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui agli articoli 3 e 9, comma 1.
3. Il CAL elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza.
4. Il Presidente rappresenta il CAL e ne dirige e coordina l'attività.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal regolamento interno, esercitando funzioni vicarie.
6. L'Ufficio di Presidenza promuove l'attività del CAL e collabora con il Presidente nella programmazione dei lavori.
7. L'Ufficio di Presidenza è convocato con cadenza periodica correlata alle attività da svolgere, per concordare con l'Assessore competente in materia di autonomie locali il programma dei lavori del CAL, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, fatti salvi i casi di urgenza e indifferibilità.