LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 2
 (Composizione del CAL)
1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata:
a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto;
b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.
2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.
4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e i sindaci degli altri Comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'articolo 1, comma 5, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due Comuni avviene con le modalità indicate al comma 3.
5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.
5 bis. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il CAL per la seduta di insediamento. Fino all'elezione del Presidente l'organo è presieduto dal componente più anziano di età. Fino alla seduta di insediamento e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il CAL esercita le sue funzioni nella composizione precedente. Decorso il predetto termine il CAL può essere costituito con la comunicazione dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti eletti.
6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera b), o tra i componenti delle rispettive Giunte con riferimento ai Comuni di cui al comma 1, lettera a).
7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2018
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 19/2018
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 23, comma 1, L. R. 31/2018
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
5Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 12, L. R. 14/2023