LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 13
 (Procedimento di acquisizione del parere)
1. Il CAL esprime, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il parere, eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari al provvedimento, il parere si intende espresso in senso favorevole. Decorso il termine stabilito dal presente comma, la Giunta regionale può prescindere dal parere.
2. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, i termini previsti sono ridotti di un terzo e il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza, col voto favorevole della maggioranza dei componenti. I pareri espressi dall'Ufficio di Presidenza sono comunicati al CAL nella seduta immediatamente successiva.
3. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto all'unanimità e motiva lo scostamento dal parere del CAL.