Art. 53
(Decadenza della concessione)
1.
Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:
a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47;
d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;
e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8;
f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
g) la mancata realizzazione dell’opera di derivazione nei termini indicati nel provvedimento di concessione di derivazione d’acqua o nel relativo disciplinare.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 4, comma 14, lettera g), L. R. 16/2021