LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 47
 (Varianti della concessione)
1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui all' articolo 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.
3. Le varianti sostanziali, oltre a quelle indicate dall'articolo 49, comma 1, del regio decreto 1775/1933, sono quelle che prevedono, per le derivazioni di acque superficiali, l'utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche dell'impianto di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata massima derivata superiore al 10 per cento.
4. Sono varianti non sostanziali le richieste di variante della concessione non ricomprese tra quelle indicate ai commi 2 e 3, le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte dei Consorzi di bonifica concessionari.
5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera u), L. R. 3/2018
4Comma 3 sostituito da art. 3, comma 2, lettera c), numero 1), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026. I procedimenti di variante, per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore della L.R. 18/2025, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
5Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 2, lettera c), numero 2), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026. I procedimenti di variante, per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore della L.R. 18/2025, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.