Art. 11
(Individuazione degli interventi)
1.
Con decreto del direttore della struttura regionale competente per materia sono individuati, con cadenza almeno annuale, in attuazione dei criteri del regolamento di cui al comma 2 bis, gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, che comprendono:
a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;
b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;
c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.
2.
Il decreto di cui al comma 1 prevede:
a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;
b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;
c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;
d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.
2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'
articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e per il monitoraggio finanziario degli interventi, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli enti individuati quali soggetti attuatori presentano alla struttura regionale competente lo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del cronoprogramma di spesa.
4.
Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla
legge regionale 9/2007
.
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel decreto di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi previsti nel decreto di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.
Note:
1Il presente articolo è efficace all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), L.R. 11/2015, come disposto all'art. 62, c. 1, lett. a), della medesima L.R. 11/2015.
2Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 8/2022
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
4Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
5Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
6Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025
7Comma 3 sostituito da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025
8Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 7/2025
9Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 7/2025
10Comma 6 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), L. R. 7/2025