LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO IV BIS
 TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI
Art. 54 bis
 (Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane)
1. In attuazione dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 , i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all' articolo 149 del decreto legislativo 152/2006 , presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell' articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 .
2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;
b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;
c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;
d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;
e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;
f) verifica della conformità delle scelte progettuali rispetto ai criteri di cui all'Allegato 5 del decreto legislativo 152/2006 ;
g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;
h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;
j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.
3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 , ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 14 della legge 241/1990 , nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto.
4. Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine:
a) alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 , nonché in relazione al rilascio degli atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione del progetto;
b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo.
5. Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche:
a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche;
b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2;
c) l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.
6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 , il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall' articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 . La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 .
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 54 ter
 (Impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti)
1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell' articolo 124 del decreto legislativo 152/2006 , i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.
2. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico recepisce l'esito positivo della relazione di verifica di cui al comma 1 e costituisce anche approvazione ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 .
3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999 , di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell' articolo 124 del decreto legislativo 152/2006 , i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021 :
a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;
b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;
c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;
d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.
4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.
5. La presa d'atto da parte di AUSIR degli esiti della relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 costituisce approvazione ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 152/2006 .
6. Qualora la relazione di verifica di cui al comma 1 o la relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 abbiano esito negativo, il gestore del servizio idrico integrato, entro sei mesi dall'avvenuta presentazione delle citate relazioni, trasmette ad AUSIR il progetto definitivo di adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 54 bis; il gestore, contestualmente, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 54 quater
 (Opere e interventi su aree da acquisire da parte dei Comuni)
1. Nelle more dei procedimenti di acquisizione in proprietà da parte dei Comuni delle aree interessate dall'attuazione di piani di lottizzazione previsti negli strumenti urbanistici comunali, in base alle convenzioni stipulate con i soggetti privati proprietari delle aree e nelle more della conclusione dei procedimenti avviati dagli enti locali ai sensi dell' articolo 31, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico, l'AUSIR è autorizzata ad approvare, ai sensi dell' articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006 , i progetti definitivi delle opere e degli interventi che insistono sulle citate porzioni di terreno.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021