LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

TITOLO III
 DIFESA DEL SUOLO
CAPO I
 TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
Art. 17
 (Autorizzazione idraulica)
1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904 .
1 bis. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 , è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.
2. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904 .
3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.
4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), e dell'articolo 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.
5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.
6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55.
7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 152/2006 , la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.
8. Nei casi previsti dall'articolo 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.
9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 13/2020 . Le disposizioni si applicano a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 18
 (Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)
1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904 , per le finalità di cui all' articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 e ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:
a) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
c) la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), salvo diversa determinazione da parte dei Comuni di stabilire fasce più ampie;
d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.
(1)
2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.
3. All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o alla bonifica idraulica del territorio.
4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2018
3Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 22/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) la illegittimita' costituzionale del comma 3, dell'art. 18 della presente legge, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.
Art. 19
 (Disciplina degli sbarramenti fluviali)
1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle popolazioni dei territori a valle delle opere di sbarramento, la Regione disciplina, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) e h), la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di tali opere costituite da argini, dighe, traverse e invasi, relativamente agli sbarramenti e ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1 milione di metri cubi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584 , nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1:
a) gli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua;
c) i serbatoi pensili.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), i proprietari e i gestori, qualora non proprietari, degli sbarramenti esistenti inviano, con le modalità stabilite dal decreto stesso, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la scheda recante i dati tecnici e amministrativi dell'opera, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale degli sbarramenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.
Note:
1Il comma 1 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. h), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c.1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
2Il comma 4 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. d), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
Art. 19 bis
 (Principio dell'invarianza idraulica)
1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:
a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della legge regionale 16/2009 ;
b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;
c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009 ;
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.
1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:
a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;
b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).
(2)
1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 12/2018
2Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019
3Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019
CAPO II
 INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA E DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI
Art. 20
 (Interventi relativi ai corsi d'acqua)
1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:
a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:
1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;
2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;
3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;
b) interventi di regimazione idraulica;
c) interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;
d) interventi di regolazione idraulica.
d bis) interventi di canalizzazione.
(2)
2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell’alveo siano attuati attraverso l’estrazione e l’asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l’esecuzione del progetto di manutenzione.
2 bis. Non si configurano quali interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis), gli interventi relativi alle opere idrauliche esistenti, comprese la modifica o l'estensione dell'opera e la manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione o l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica dell'opera e della sezione originaria di deflusso.
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.
3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.
3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.
3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.
3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.
3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 49, lettera b), numero 1), L. R. 13/2019
3Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 49, lettera b), numero 2), L. R. 13/2019
4Comma 3 bis aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
6Comma 3 quater aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
7Comma 3 quinquies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
8Comma 3 sexies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
Art. 21
 (Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.
2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.
3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.
4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b):
a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 23;
b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 24;
c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dall' articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.
8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.
9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.
10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.
11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.
12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.
Note:
1I commi 4 e 9 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. e), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
3I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4Nel B.U.R. 9/8/2017, n. 32 è stato pubblicato il decreto Direttore centrale ambiente ed energia 30/5/2017, n. 1710, di cui all'art. 14, c. 2, lett. e), L.R. 11/2015, riferito al comma 5.
5Parole aggiunte al comma 11 da art. 4, comma 1, lettera k), L. R. 3/2018
6Comma 11 sostituito da art. 4, comma 19, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 11 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 13/2020
8Comma 11 interpretato da art. 110, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 22
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.
3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.
4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.
5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.
6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.
7. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
8. Il soggetto istante effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, prima della sottoscrizione del disciplinare e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.
Note:
1Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 23
 (Concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue)
1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è affidata con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonché quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati.
3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
Art. 24
 (Concessione per tratti fluviali)
1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, è affidata, con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto.
2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
Art. 25
 (Concessione per interventi indicati dai soggetti interessati)
1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1.
2. L'istanza di concessione è presentata all'ente competente per classe di corso d'acqua che, entro i successivi trenta giorni, rigetta l'istanza qualora ritenga l'intervento in contrasto con il buon regime delle acque o non necessario ai fini della manutenzione dell'alveo, ovvero, provvede alla pubblicazione dell'istanza medesima sui siti istituzionali della Regione e dei Comuni sul cui territorio insiste l’intervento previsto.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell' articolo 2 del regio decreto 523/1904 , individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto più adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
Art. 26
 (Cause di estinzione della concessione)
1. Sono cause di estinzione della concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 21, comma 1:
a) la rinuncia da parte del concessionario;
b) la decadenza della concessione;
c) la revoca della concessione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il concessionario comunica all'ente competente per classe di corso d'acqua la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza dell'attività di estrazione. L'ente competente per classe di corso d'acqua prende atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.
3. La concessione di estrazione di materiale litoide si estingue per decadenza nei seguenti casi:
a) mancata esecuzione dei lavori entro il termine indicato nel provvedimento di concessione;
b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
c) sub concessione, anche parziale, a terzi;
d) grave inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide.
4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'ente competente per classe di corso d'acqua dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione.
5. L'ente competente può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale.
6. I provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla concessione, nonché di decadenza e di revoca della concessione sono comunicati al concessionario, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica interessati.
Art. 27
 (Interventi urgenti di asporto di materiale litoide)
1. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, questi sono autorizzati dall'ente competente per classe di corso d'acqua che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.
2. Gli interventi d'urgenza previsti al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui all' articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 152/2006 .
3. Sono fatte salve le procedure relative agli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 225/1992 .
Art. 28
 (Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici)
1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.
3. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, effettuano rilievi topografici, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), prima dell'inizio delle operazioni di scavo, ad avvenuto completamento delle stesse, nonché in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.
4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.
Note:
1Per la disciplina transitoria del comma 3 si veda l'art. 62, comma 4, della presente legge.
Art. 29
 (Prelievo di materiale litoide per uso personale)
1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare.
2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua.
3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non è soggetto ad autorizzazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 30
 (Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28.
2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.
4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale può stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati.
4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), può stabilire che, qualora il materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua sia destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse pubblico, i canoni demaniali fissati ai sensi del comma 1 siano ridotti fino a un massimo del 90 per cento. In tali casi il progetto dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico prevede la quantità di materiale litoide da utilizzare e le modalità di impiego. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone demaniale il soggetto concessionario comunica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la quantità del materiale litoide destinato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico, nonché effettua i rilievi topografici con le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 3.
5. Il canone demaniale è suddiviso in rate trimestrali ed è corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della consegna dei lavori il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attività oggetto della concessione sia sospesa, la corresponsione del canone demaniale è sospesa per lo stesso periodo.
6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualità di riferimento e la destinazione dei relativi proventi.
7. Non è soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29.
8. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21 può disporre che l'ammontare del canone demaniale sia compensato, anche parzialmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4), con il costo dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della realizzazione di opere idrauliche, di studi, di monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e indicati nel provvedimento stesso.
9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 è data priorità alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo è compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura.
10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 11, la corresponsione del canone demaniale può essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide.
11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione della frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.
Note:
1Il comma 8 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numero 4), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. f), della medesima L.R. 11/2015.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera a), L. R. 14/2016
3Il comma 8 è efficace a seguito dell'entrata in vigore del regolamento emanato con DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4Comma 5 sostituito da art. 4, comma 22, L. R. 31/2017
Art. 31
 (Interventi relativi alle opere idrauliche)
1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi alle opere idrauliche consistono nelle seguenti attività:
a) interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione, nonché al recupero e al mantenimento della funzionalità dell'opera, senza variazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, inclusi gli interventi di manutenzione finalizzati al recupero della funzionalità dei bacini di laminazione, delle piazze e delle vasche di deposito;
b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'opera, anche con modificazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali;
c) interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione;
d) realizzazione di nuove opere idrauliche, nei casi in cui esse non configurino un intervento di regimazione o di regolazione idraulica.
2. Gli interventi negli invasi regolati da opere di sbarramento idraulico, finalizzati al mantenimento dei volumi utili di ritenzione previsti dalle concessioni di derivazione d'acqua e disciplinati dai progetti di gestione degli invasi di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 , nonché gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle opere di derivazione, sono attuati a cura e a spese dei soggetti che usufruiscono delle opere.
3. Gli interventi relativi alle opere idrauliche finalizzati a ridurre il livello di pericolosità idraulica previsto dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 152/2006 , sono corredati di documentazione tecnica comprovante le caratteristiche costruttive e idrauliche che rendono le opere idonee a tale finalità.
Art. 32
 (Sistemazioni idraulico-forestali)
1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilità dei terreni soggetti a processi erosivi.
2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attività:
a) interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
b) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a);
c) interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b);
d) realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalità conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilità di servizio.
Art. 33
 (Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)
1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:
a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta;
b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, la quantità e le specie da prelevare, nonché i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare;
c) per quantitativi superiori a 50 tonnellate e per una superficie massima di 50 ettari, previa richiesta del soggetto interessato all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, corredata di un progetto di taglio in cui sono indicate la quantità e le specie da prelevare, nonché le modalità esecutive e i tempi di esecuzione; l'ispettorato, tenendo conto degli strumenti di pianificazione e gestione di cui alla legge regionale 9/2007 , approva il progetto, acquisito il parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8, specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare.
2 bis. Per gli interventi a finalità sociale o culturale finanziati dall'Amministrazione regionale, fatta salva l'applicazione delle procedure di cui al comma 2, il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali sono esenti dal pagamento del canone demaniale.
3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione.
4. Qualora le attività di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalità di esecuzione delle attività di taglio e asporto del legname a titolo gratuito.
5. È consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.
6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua.
7. L'assenso allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.
8. I canoni demaniali dovuti per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), sono determinati dal regolamento di cui all' articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 34
 (Interventi di sistemazione dei dissesti franosi)
1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.
2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.
3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all’articolo 14, comma 3, lettera a).
4. Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui al comma 2 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 11 con la seguente classificazione:
a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali;
c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali.
5. Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11 definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:
a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche;
b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.
Note:
1Per la disciplina transitoria dei commi 4 e 5 si veda l'art. 62, comma 7, della presente legge.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera n), L. R. 3/2018