LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 62
 (Norme transitorie)
1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:
a) per l'articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
b) per l'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
c) per l'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
d) per l'articolo 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), nonché per l'articolo 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);
e) per l'articolo 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'articolo 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e);
f) per l'articolo 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4);
g) per l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i);
h) per l'articolo 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera j);
i) per l'articolo 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'articolo 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);
j) per l'articolo 47, comma 5, e per l'articolo 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'articolo 8, comma 1, lettera t), è svolto secondo i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizione previgenti.
4. La procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide ai sensi della legge regionale 16/2002 .
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti.
7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4, e i criteri di cui all'articolo 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11.
8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi della legge regionale 16/2002 .
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
10. In fase di prima applicazione dell'articolo 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi e le relative richieste di finanziamento, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste.
11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'articolo 38.
12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attività non economiche, può comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'articolo 39, comma 2.
13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua in essere, se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è fissata, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, del regio decreto 1775/1933 , in trenta anni dalla data di decorrenza delle medesime concessioni.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 21, concernenti la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asporto di materiale litoide, si applicano alle istanze presentate ai sensi dell’articolo 25 dopo l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine può essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.
15 bis. Nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.
Note:
1Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 15 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 3/2018