LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 6
 (Sistema informativo regionale per la difesa del suolo)
1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.
3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:
a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;
b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;
c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;
d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;
d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;
d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;
d quater) il Catasto delle valanghe di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;
e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'articolo 19;
f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche.
4. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo è implementato con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di:
a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie;
b) opere idrauliche;
c) dissesti franosi e opere di difesa;
d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati.
5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia:
a) organizzano, gestiscono e archiviano i dati contenuti nei Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
b) modificano, aggiornano, validano e certificano i dati dei Catasti regionali la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;
c)   ( ABROGATA )
6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.
7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG).
8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'articolo 11.
9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986 , realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.
10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.
Note:
1Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .1), L. R. 3/2018
2Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
3Lettera d ter) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
4Lettera d quater) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 .1), L. R. 3/2018
6Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 .2), L. R. 3/2018