Art. 54 bis
(Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane)
2.
I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all'
articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;
b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;
c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;
d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;
e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;
g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;
h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;
j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.
4.
Ai fini dell'indizione della conferenza di servizi AUSIR effettua una verifica in ordine:
a)
alla completezza degli elaborati progettuali rispetto al corrispondente livello di progettazione di cui all'
articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016
, nonché in relazione al rilascio degli atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione del progetto;
b) alla sussistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto dal progetto definitivo.
5.
Nell'ambito della conferenza di servizi AUSIR effettua le seguenti verifiche:
a) la coerenza del progetto con il Programma degli interventi e il Piano delle opere strategiche;
b) la presenza nel progetto dei contenuti essenziali di cui al comma 2;
c) l'eventuale necessità di revisione degli agglomerati interessati.
6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
9.
Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'
articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006
, il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'
articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006
. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell'
articolo 126 del decreto legislativo 152/2006
.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021