LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 51
 (Cause di estinzione)
1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:
a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 48 o il diniego del rinnovo;
b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 52;
c) la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 53;
d) la revoca da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 54.
2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario della rimozione dell'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire al patrimonio regionale le relative opere.
3. La cessazione della concessione di derivazione d’acqua comporta l’obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. La cessazione della concessione di derivazione d’acqua e l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sono asseverati da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario. Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario la struttura regionale competente alla gestione del demanio regionale provvede alla riduzione in pristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario
4. L’obbligo di pagamento del canone demaniale cessa al termine dell’annualità in corso al momento della presa d’atto dell’asseverazione di cui al comma 3 da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.
6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 1), L. R. 16/2021
4Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 2), L. R. 16/2021