LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 44
 (Valutazione delle istanze di concessione concorrenti)
1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.
2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.
3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all' articolo 9 del regio decreto 1775/1933 , nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:
a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;
b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;
c) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio;
d) la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.
(1)
4. In caso di parità delle condizioni definite al comma 3 è prescelta l'istanza che offra maggiori e accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.
5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, lettera I).
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2018
2Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2018