LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 33
 (Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)
1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:
a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta;
b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, la quantità e le specie da prelevare, nonché i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare;
c) per quantitativi superiori a 50 tonnellate e per una superficie massima di 50 ettari, previa richiesta del soggetto interessato all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, corredata di un progetto di taglio in cui sono indicate la quantità e le specie da prelevare, nonché le modalità esecutive e i tempi di esecuzione; l'ispettorato, tenendo conto degli strumenti di pianificazione e gestione di cui alla legge regionale 9/2007 , approva il progetto, acquisito il parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8, specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare.
2 bis. Per gli interventi a finalità sociale o culturale finanziati dall'Amministrazione regionale, fatta salva l'applicazione delle procedure di cui al comma 2, il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali sono esenti dal pagamento del canone demaniale.
3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione.
4. Qualora le attività di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalità di esecuzione delle attività di taglio e asporto del legname a titolo gratuito.
5. È consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.
6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua.
7. L'assenso allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.
8. I canoni demaniali dovuti per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), sono determinati dal regolamento di cui all' articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).
9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016