LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 31
 (Interventi relativi alle opere idrauliche)
1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi alle opere idrauliche consistono nelle seguenti attività:
a) interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione, nonché al recupero e al mantenimento della funzionalità dell'opera, senza variazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, inclusi gli interventi di manutenzione finalizzati al recupero della funzionalità dei bacini di laminazione, delle piazze e delle vasche di deposito;
b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'opera, anche con modificazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali;
c) interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione;
d) realizzazione di nuove opere idrauliche, nei casi in cui esse non configurino un intervento di regimazione o di regolazione idraulica.
2. Gli interventi negli invasi regolati da opere di sbarramento idraulico, finalizzati al mantenimento dei volumi utili di ritenzione previsti dalle concessioni di derivazione d'acqua e disciplinati dai progetti di gestione degli invasi di cui all' articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 , nonché gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle opere di derivazione, sono attuati a cura e a spese dei soggetti che usufruiscono delle opere.
3. Gli interventi relativi alle opere idrauliche finalizzati a ridurre il livello di pericolosità idraulica previsto dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 152/2006 , sono corredati di documentazione tecnica comprovante le caratteristiche costruttive e idrauliche che rendono le opere idonee a tale finalità.