LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 26
 (Cause di estinzione della concessione)
1. Sono cause di estinzione della concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 21, comma 1:
a) la rinuncia da parte del concessionario;
b) la decadenza della concessione;
c) la revoca della concessione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il concessionario comunica all'ente competente per classe di corso d'acqua la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza dell'attività di estrazione. L'ente competente per classe di corso d'acqua prende atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.
3. La concessione di estrazione di materiale litoide si estingue per decadenza nei seguenti casi:
a) mancata esecuzione dei lavori entro il termine indicato nel provvedimento di concessione;
b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
c) sub concessione, anche parziale, a terzi;
d) grave inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide.
4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'ente competente per classe di corso d'acqua dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione.
5. L'ente competente può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale.
6. I provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla concessione, nonché di decadenza e di revoca della concessione sono comunicati al concessionario, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica interessati.