LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 19 bis
 (Principio dell'invarianza idraulica)
1. Sono soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica in base alle disposizioni del regolamento dell'articolo 14, comma 1, lettera k), i seguenti strumenti pianificatori e progetti di interventi, che incidono sul regime idrologico e idraulico:
a) gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e necessitino del parere geologico ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della legge regionale 16/2009 ;
b) i piani territoriali infraregionali inclusi i piani regolatori portuali, i piani regolatori particolareggiati comunali ovvero i piani attuativi comunali, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali;
c) i progetti degli interventi edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativo, nonché quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
d) i progetti degli interventi edilizi consistenti nella realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, regionale o comunale, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 19/2009 ;
e) i progetti degli interventi di trasformazione fondiaria.
1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:
a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;
b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).
(2)
1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 12/2018
2Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019
3Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019