LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 16
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:
a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;
b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale;
c) svolgono i lavori d'urgenza;
d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonché, nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti.
d bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.
2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:
a) individuano i corsi d'acqua mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;
b) realizzano gli interventi di manutenzione e di regimazione dell'alveo di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b);
c) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), nonché gli interventi concernenti gli invasi di cui all'articolo 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile;
d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori d'urgenza, nonché possono istituire il servizio di piena;
e) rilasciano l'autorizzazione idraulica.
e bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.
(3)
3. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:
a) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo, di regimazione idraulica, di rinaturazione e di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale con esclusione delle difese di sponda e degli argini.
b bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.
(4)
4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.
5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.
6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.
7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.
8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10.
9 bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera m bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
9 ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.
Note:
1Le lettera a) e b) del comma 1 e le lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. c), della medesima L.R. 11/2015.
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 44/2017
3Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 44/2017
4Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera c), L. R. 44/2017
5Comma 9 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018
6Comma 9 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018