Art. 17
(Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento.
4.
Il regolamento di cui al comma 1:
a) individua i criteri per la scelta del campione che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
b) individua le modalità per la scelta del campione da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.
5. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.
6.
Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati si esercita accertando che:
a) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato capitolo;
b) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato ordine di accreditamento;
c) la spesa sostenuta non ecceda l'importo dell'appropriato ordine di accreditamento.