LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 12
 (Finalità e ambito di applicazione del sistema dei controlli interni)
1. Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale è finalizzato a:
a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
d) valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale;
e) verificare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
f) vigilare sull'amministrazione del patrimonio regionale;
g) vigilare sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.
2. Il sistema dei controlli interni definito dal presente capo si esplica nei confronti dell'azione e del personale dell'Amministrazione regionale, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali).