LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 4
 (Classificazione dei corsi d'acqua)
1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:
a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano;
b) corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, non ricompresi nei corsi d'acqua di classe 1, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nelle aree non ricomprese nella zona montana e avente superficie superiore a 10 chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe ricadenti nei fondovalle montani possono mantenere tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione;
c) corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, ancorché non cartografati, compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d'acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa;
d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi;
e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia di cui al comma 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato.
(1)
2. La classificazione dei corsi d'acqua del territorio regionale, finalizzata all'allocazione delle funzioni di gestione a essi connesse, è rappresentata dalla cartografia contenuta nell'Allegato A.
3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Ai fini della classificazione a scala di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai relativi dati in formato digitale elaborati dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione o la modifica della classe del corso d'acqua, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. All'infuori dei casi di cui al comma 4, la cartografia è aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6. Nei casi in cui il limite di separazione tra due tronchi fluviali contigui, ma rientranti in classi diverse, non sia individuabile sul territorio o sia necessario rettificarlo, l'identificazione è effettuata mediante l'accertamento sul sito e la redazione di un verbale a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti alla gestione dei tronchi fluviali contigui.
7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano la confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la classe del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato dallo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento del buon regime idraulico della confluenza stessa.
8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna, ancorché l'ultimo tratto prima della foce appartenga al demanio marittimo.
9. Nell'ambito della classificazione dei corsi d'acqua, ai fini dell'individuazione del limite di separazione tra tratti di corsi d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse, sono considerate anche le esigenze di funzionalità della gestione idraulica da parte dei soggetti competenti.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018