Art. 97
(Delega di funzioni)
1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata a Unioncamere FVG.
2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.
3.
Per l'attività di gestione degli incentivi Unioncamere FVG riceve il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute e ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.