Art. 4
(Esercizio dell'opzione)
1.
Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:
a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;
b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;
c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.
2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.
3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.