Art. 4
(Piano di subentro)
2.
Entro il 15 giugno 2015 le Province approvano e trasmettono agli Assessori regionali competenti in materia di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, elaborato nel rispetto delle disposizioni della presente legge e sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio per la riforma di cui all'
articolo 59 della legge regionale 26/2014
.
3.
La proposta di piano di subentro evidenzia in particolare con riferimento alle attività in essere al 31 maggio 2015:
a) le risorse umane e strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili;
b) le risorse finanziarie;
c) i rapporti giuridici attivi e passivi, compreso il contenzioso;
d) i procedimenti amministrativi in corso;
e) le modalità e le tempistiche del trasferimento.
4. Nella proposta di piano di subentro è prefigurato, altresì, il subentro della Regione nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere c) e d), nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già di competenza della Provincia. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni il dato, qualora non frazionabile, è imputato alla funzione cui si riferisce in prevalenza.
5. La proposta del piano di subentro è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente alla ricezione della proposta di piano di subentro, promuove, sentito l'Assessore regionale in materia di lavoro, l'intesa sul piano con il Presidente della Provincia. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi dieci giorni, si prescinde dalla stessa. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale in materia di lavoro.