Art. 3
(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli.
3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
4.
Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003
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Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 16/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2019
4Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2019 , a decorrere dall'1 maggio 2019.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 5/2019