Art. 27
(Controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2.
Il regolamento di cui al comma 1:
a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre i soggetti di cui al comma 1, al loro primo anno di assunzione di incarico;
c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
d) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.
3. Il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili.