Art. 12.1
(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
1.
Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e fondazioni culturali, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 12, comma 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
3.
Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Il regolamento tiene conto, in particolare:
a) delle caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;
b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
c) della presenza di enti locali singoli o associati;
d) della presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
e) dell'allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;
f) dell'esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
g) della presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
h) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli della rete tematica dei musei appartenenti al Museo regionale etnografico storico sociale-MESS, con i quali vi è stretta interazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.