<<Art. 30
(Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2.
In deroga alle disposizioni di cui al
capo III del titolo II della legge regionale 7/2000
, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.
3. Gli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto, nel termine stabilito dal relativo regolamento. I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.
4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16 e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.
5.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal
capo I del titolo III della legge regionale 7/2000