1.
La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:
a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
b)
la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla
legge regionale 64/1986
;
c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;
d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;
g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;
h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;
i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;
k)
il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 114 del
decreto legislativo 152/2006
;
l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;
m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;
n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;
o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;
p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;
r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
u)
i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:
1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;
v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;
w)
la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all'
articolo 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006
;
x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;
y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.