1.
La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;
c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;
e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8;
f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'articolo 9;
g)
la valutazione, la gestione e la predisposizione, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale, dei piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito delle competenze attribuite dal
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
(Attuazione della
direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
h)
la convocazione della conferenza programmatica di cui all'
articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006
, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;
i)
la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di bacino distrettuale e del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 del
decreto legislativo 152/2006
;
l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.