Art. 47
(Varianti della concessione)
1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.
3.
Ai fini di cui al comma 2 sono, altresì, considerate varianti sostanziali:
a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento;
b)
le variazioni che rendano necessarie:
1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;
2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;
4) la valutazione del rischio idraulico.
4.
Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all'
articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006
, da parte dei Consorzi di bonifica concessionari.
5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera u), L. R. 3/2018