Art. 46
(Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)
1.
L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della
legge regionale 26/2014
, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.
4.
Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della
legge regionale 26/2014
attivata dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
5.
Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della
legge regionale 26/2014
, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.
6.
Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della
legge regionale 26/2014
attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
7.
Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del
comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014
spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera d), L. R. 33/2015
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera e), L. R. 33/2015
3Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015
5Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
6Parole soppresse al comma 4 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole soppresse al comma 7 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016
8Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 10/2016
9Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
10Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
11Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016