Art. 39
(Derivazione di acque funzionali a rogge)
1. La derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali o alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua, purché non finalizzata ad attività economiche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 42.
2. I soggetti interessati alla derivazione di acque di cui al comma 1 richiedono il parere tecnico della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla manutenzione delle opere realizzate in funzione dell'attività di utilizzo delle rogge e garantiscono il rispetto del DMV del corso d'acqua da cui si deriva, nonché il rispetto dei diritti dei terzi.
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.