Art. 38
(Utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali)
1. La Regione e gli enti regionali derivano l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essi in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.
2. L'utilizzo di acque da parte della Regione e degli enti regionali non è soggetto all'autorizzazione all'attingimento di cui all'articolo 40, né al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale presenta l'istanza di parere tecnico di cui al comma 2 in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 3, L. R. 33/2015
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 1 sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 2 sostituito da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.