Art. 28
(Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici)
1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.
3. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, effettuano rilievi topografici, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), prima dell'inizio delle operazioni di scavo, ad avvenuto completamento delle stesse, nonché in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.
4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.
Note:
1Per la disciplina transitoria del comma 3 si veda l'art. 62, comma 4, della presente legge.